Capita spesso che, alla richiesta di una visita a domicilio, il medico di base si rifiuti: è legittimo? La legge parla chiaro al riguardo.
Il medico di base svolge un ruolo fondamentale nella vita di ogni paziente, poiché è il punto di riferimento principale qualora lo stesso non stia bene di salute. A differenza di una guardia medica o del pronto soccorso, possiede lo storico del paziente e ne conosce eventuali patologie, allergie e vissuti. Tuttavia, capita spesso che, in situazioni di urgenza, lo stesso si rifiuti di presentarsi a domicilio del paziente.
A tal proposito, chi non può proprio muoversi dalla propria abitazione è costretto a rivolgersi ad altri enti per ottenere l’assistenza richiesta, ma potrebbe domandarsi se l’atteggiamento del medico di base è scorretto o, addirittura, perseguibile per legge. A dare risposta a questa domanda è stata la Corte di Cassazione che, dopo diversi casi analoghi, ha finalmente messo un punto chiaro alla questione.
Il medico di base è obbligato a recarsi al domicilio del paziente?
Viste le continue domande in materia, la Corte di Cassazione si è espressa su questo argomento (sent. n. 24722/2024). Secondo la Corte, il reato di rifiuto di atti di ufficio per una mancata visita domiciliare può riguardare solo la guardia medica, non il medico di famiglia. Questo significa che il medico di base può rifiutare di andare a casa del paziente anche se è molto malato. Tuttavia, c’è da precisare che il rifiuto è legittimo solo se il paziente ha bisogno di assistenza urgente, perché in questi casi deve intervenire la guardia medica. Ma vediamo nel dettaglio.
Se non c’è urgenza e il medico di famiglia non va a casa del paziente che non può recarsi allo studio, potrebbe commettere il reato di ‘rifiuto di atti d’ufficio’, secondo l’articolo 328 del Codice penale. In caso di emergenza, il medico di famiglia non deve andare a casa del paziente, ma deve far chiamare il servizio di pronto intervento (118). La guardia medica, invece, deve intervenire tempestivamente se vede una situazione di urgenza.
La Cassazione ha ribadito che il medico di famiglia non è responsabile per le urgenze, che sono gestite dal 118. Quindi, non è penalmente responsabile se non visita a casa un paziente in urgenza. La responsabilità di rifiuto di atti d’ufficio riguarda solo la guardia medica che non risponde a una richiesta urgente, a meno che non ci sia un evidente errore nella valutazione dei sintomi riferiti.
In buona sostanza, in caso di urgenza, il compito di intervenire spetta ai medici del 118 e non al medico di famiglia. Questo significa che il medico di famiglia non è penalmente responsabile se non va a casa del paziente, ribadiamo, in caso di emergenza. Nel caso in cui l’assistito (in condizioni non urgenti) sia impossibilitato nello spostamento, il medico potrebbe essere obbligato a recarsi a casa dello stesso.